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Dors

Andrea e la fabbrica fantasma

Luogo: Lombardia, zona artigianale in provincia di Varese

Comparto produttivo: metalmeccanica.

Esito: lesione permanente piede destro.

Dove è avvenuto: in una ditta metalmeccanica che produceva linee di produzione per industria della gomma. L’attività dell’infortunato era in regime di lavoro somministrato.

Cosa si stava facendo: il giorno dell’infortunio Andrea, insieme ad altri colleghi, tutti con contratto di somministrazione, stava smontando il telaio di una struttura nel piazzale di un locale di lavoro in dismissione. Un suo collega utilizzava il carrello elevatore per spostare i pezzi in smontaggio. Il lavoro era propedeutico per il trasloco dei materiali e delle attrezzature presenti. Era in corso una fusione tra società che prevedeva il trasferimento di un’unità produttiva presso un’altra. Il conducente del carrello elevatore era un lavoratore minorenne con contratto di lavoro somministrato privo di formazione specifica per conduzione carrello elevatore.

Descrizione dell’infortunio: mentre Andrea stava eseguendo le attività di smontaggio, un suo collega a bordo di un carrello elevatore in fase di manovra, investiva con la ruota il piede destro di Andrea. Il capo-squadra, preposto, dipendente subordinato della ditta utilizzatrice, interessata dalle operazioni di fusione societaria, non era presente. Non vi era quindi nessuna figura apicale che vigilasse sulle operazioni in corso. Lo stesso preposto veniva avvertito telefonicamente, e recatosi sul posto non avvertiva immediatamente i soccorsi, ma persuadeva Andrea nel restare fino alla fine dell’orario di lavoro. Solo una volta a casa, Andrea, convinto dalla madre, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale di zona e denunciava così l’infortunio.

Come prevenire:

Nel caso specifico il datore di lavoro doveva:

  • redigere un documento di valutazione dei rischi adeguato all’analisi dei rischi specifici in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere presso l’unità produttiva;
  • redigere una procedura di lavoro specifica con l’individuazione sia delle fasi di lavoro definite che le attrezzature da utilizzare, sia le tempistiche di esecuzione consone allo smontaggio e movimentazione in sicurezza dei materiali oggetto delle attività di trasloco e dismissione/smaltimento;
  • garantire la presenza di un preposto per coordinare le attività presenti e la circolazione dei mezzi esterni al piazzale, nonché il rispetto della procedura specifica;
  • garantire adeguata formazione specifica in base al lavoro da svolgere, in particolar modo quella legata alla conduzione del carrello elevatore. Si precisa che la formazione specifica va garantita da parte dell’utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro (escluso specifici accordi). Da notare l’incongruenza tra inquadramento e mansione previste da contratto e mansione e compiti effettivamente eseguiti, compreso le modalità di lavoro in distacco/trasferta.
  • redigere e rispettare procedure per il primo soccorso. Presenza di addetti al primo soccorso formati.

 

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