Sostanza soggetta a restrizioni secondo l’ Allegato XVII in base all’appartenenza alla classe "Composti dell'Arsenico".
Le fonti bibliografiche consultate non contengono informazioni riguardo all’uso della sostanza.
Vedi TLV della classe di appartenenza
TWA Italia - vedi TLV classe di appartenenza
La sostanza non ha uno specifico IBE. Si rimanda alle prescrizioni relative alla classe di appartenenza.
Nota E: Le sostanze con effetti specifici sulla salute umana (v. capitolo 4 dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE) classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e 2 sono accompagnate dalla Nota E se sono classificate anche come molto tossiche (T+), tossiche (T) o nocive (Xn). Per tali sostanze, le frasi di rischio R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (nocivo), R48, R65 e tutte le combinazioni di tali frasi devono essere precedute dalla parola "anche". Nota H: La classificazione e l’etichettatura indicate per questa sostanza concernono la proprietà o le proprietà pericolose specificate dall’indicazione o dalle indicazioni di pericolo in combinazione con la classe o le classi di pericolo e la categoria o le categorie indicate. Le disposizioni dell’articolo 4 relative a fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di questa sostanza si applicano a tutte le altre classi e categorie di pericolo. Per le classi di pericolo per le quali la via di esposizione o la natura degli effetti determina una differenziazione della classificazione della classe di pericolo, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle sono tenuti a prendere in considerazione le vie di esposizione o la natura degli effetti non ancora considerate. L’etichetta finale deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 17 e della sezione 1.2 dell’allegato I. La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono soltanto la proprietà o le proprietà pericolose specificate dalla frase o dalle frasi di rischio, in combinazione con la categoria o le categorie di pericolo indicate. Il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle della sostanza sono tenuti ad effettuare una ricerca per essere al corrente dei dati pertinenti e accessibili esistenti su tutte le altre proprietà per classificare ed etichettare la sostanza. L'etichetta finale dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 7 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.
Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)